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STATUTO DELLA FEDERAZIONE PROVINCIALE C.I.D.E.C. DI SALERNO

Salerno, 19 marzo 2006

PRINCIPI IDEALI E REGOLE PER LA LORO AFFERMAZIONE

La Confederazione Italiana degli Esercenti Commercianti, Artigiani ed Artisti, Industriali, Agricoltori, delle Attività del Terziario, dell’Informatica e Telematica, delle Professioni in campo legale, economico, tecnico e contabile, del Turismo e dei Servizi (C.I.D.E.C.) ispira la propria azione ai valori di libertà, pluralismo, democrazia, solidarietà, responsabilità, eguaglianza e convivenza civile, religiosa e razziale.
Conseguentemente, la Confederazione imposta la detta azione al rispetto delle seguenti regole di comportamento alle quali fanno riferimento gli associati e le associazioni aderenti:
a) osservanza delle Leggi dello Stato nella condivisione dei principi etici e morali che le ispirano e degli impegni sottoscritti e promozione di una coscienza associativa che contrasti la pratica della illegalità ai danni dei beni, delle imprese e delle persone, in qualunque forma;
b) rispetto e promozione dei diritti e degli interessi legittimi dei consumatori e delle altre controparti, destinatari dei beni e dei servizi degli artisti e professionisti e delle imprese associati alla C.I.D.E.C.;
c) contribuzione fattiva alla salvaguardia delle condizioni di vivibilità delle persone, dell’ambiente e del territorio in cui si opera;
d) partecipazione attiva e costruttiva degli associati alla vita della Confederazione a tutti i livelli nelle forme stabilite dallo Statuto Confederale e dai Regolamenti approvati dai suoi organi competenti;
e) irreprensibile condotta morale e professionale degli associati ed in particolare di quanti tra essi rivestono incarichi in organismi interni o esterni al sistema confederale;
f) espletamento degli incarichi...

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- Art. 4 –
ASSOCIATI E TESSERAMENTO
1. Associati. Non possono essere associati alla CIDEC, e se lo sono decadono da tale posizione, i minori, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti e coloro che hanno commesso reati comportanti una condanna penale passata in giudicato, ancorché con pena patteggiata, per reati anche se depenalizzati che per la loro gravità comportino comunque discredito alla Federazione. Fino alla data della sentenza definitiva, l’associato è sospeso.
2. Il Collegio Provinciale dei Probiviri (all’unanimità) si riserva, insindacabilmente, di valutare quei comportamenti tenuti da quegli associati anche se non rientranti in fattispecie previste e sanzionate dalle norme del C.P. e che comunque arrechino danno all’onorabilità, all’immagine ed alla credibilità della Confederazione, che saranno sanzionati con l’espulsione.
3. Associati Ordinari. Alla Federazione possono essere associati i soggetti di cui all’articolo 1 del presente Statuto che siano persone fisiche titolari o rappresentanti legali di società od altri organismi collettivi che ne facciano richiesta scritta e sottoscritta, alla Sede locale competente in relazione al luogo di esercizio di attività del richiedente, con l’apposito modulo di “DOMANDA DI ISCRIZIONE” che rileva generalità, domicilio, luoghi di esercizio della/e attività con classificazione ISTAT “ATECO 91” della/e stessa/e, codici e/o numeri delle posizioni presso gli uffici Finanziari, Albi, Ruoli e Registri Camerali compresso il Registro delle Imprese ed il R.E.A., e quant’altro utile all’esercizio dell’attività confederale di rappresentanza e tutela. In assenza di Agenzia Comunale o Comprensoriale nel luogo di esercizio di attività del richiedente, la richiesta sarà presentata alla Federazione Provinciale di competenza o, se...

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- Art. 8 –
Il Presidente Provinciale
1. Il Presidente Provinciale è eletto a maggioranza semplice dei membri del Consiglio Provinciale, rappresenta la Confederazione e ne ha la rappresentanza legale e negoziale.
2. Il Presidente Provinciale:
a) coordina le iniziative per la esecuzione dei deliberati dell’ultimo Congresso, del Consiglio Nazionale e del Comitato di Presidenza Nazionale;
b) riunisce periodicamente l’Ufficio di Presidenza Provinciale formato da lui stesso, dal Vice Presidente Vicario, dal Segretario e dal Direttore della Sede Provinciale ancorché se “ad interim” detiene queste due ultime cariche
c) firma:
- gli atti ed i documenti che impegnano la Federazione in materia politico-sindacale, dandone poi notizia al Comitato di Presidenza Provinciale;
- l’accensione e l’estinzione a nome della Federazione di c/c correnti e libretti di deposito e di servizio postali e bancari, liberi ed affidati, per l’utilizzo dei quali saranno state emesse regolari reversali di incasso e mandati di pagamento nei limiti del Bilancio di Previsione dell’esercizio, salve le modifiche urgenti, prima o poi approvate dal Comitato di Presidenza Provinciale, poi sottoposte alla ratifica del Consiglio Provinciale;
- ogni altro atto di natura amministrativa e contabile;
- la nomina o revoca di Delegati delle Agenzie Comunali o Comprensoriali;
- l’assunzione o il licenziamento di collaboratori con rapporto di lavoro dipendente o autonomo, sottoponendo ciò alla ratifica del Comitato di Presidenza Provinciale;
- la nomina del Direttore della Sede Provinciale, scelto tra i componenti del Consiglio Provinciale, previa definizione dei compiti e delle competenze, sottoponendo poi tale nomina alla ratifica del Comitato di Presidenza Provinciale con l’avvertenza che torna, per la fattispecie di nomina, l’applicazione del comma 5., lettera d), dell’articolo...

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